Associazione Nazionale del Libero Pensiero "Giordano Bruno"

 

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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL LIBERO PENSIERO "GIORDANO BRUNO" 

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Il codice penale non può discriminare i figli adottivi “in nome del sangue”

di Maria Mantello

C’è un detto: «Fai pace col cervello!».

E lo si può applicare anche alla contraddizione tra codice civile e codice penale in materia di figliolanza, messa in evidenza dalla recente sentenza della Cassazione sull’omicidio di un figlio adottivo.

Mentre il diritto civile, infatti, ha eliminato ogni distinzione tra «legittimo», «naturale», «adottivo», quello penale non ha fatto altrettanto, visto che l’entità della pena per il genitore omicida è subordinata al «legame di sangue» con suo figlio. Se ammazzi un figlio «naturale» c’è l’ergastolo; se invece il figlio è «adottato», te la puoi cavare anche con soli 16 anni.

Di qui lo scalpore suscitato dalla sentenza della Cassazione del 28 settembre 2017 sulla vicenda giudiziaria dell’omicidio di Ion: il ragazzo di 19 anni accoltellato dal padre adottivo Andrei Talpis, mentre difendeva sua madre. L’omicida, condannato in primo e secondo grado all’ergastolo; in terzo grado si è visto accolta la richiesta di riduzione della pena detentiva, che adesso il tribunale d’Assise dovrà ricalcolare, non sussistendo l’«aggravante speciale» della consanguineità.

Una patente contraddizione rispetto al diritto civile, che cassando ogni discriminazione nello status di figlio, stabilisce di conseguenza l’equipollenza di status genitoriale.

Ci sono voluti anni e anni di battaglie per arrivare a questa conquista di civiltà, con la legge delega n. 219 del 10 dicembre 2012, resa esecutiva dal decreto del 13 dicembre 2013.

Anche se con molto ritardo, cadeva ogni residuo discriminatorio del codice fascista tra figli e figliastri; e il legame di sangue lasciava finalmente il passo alla responsabilità genitoriale.

Allora ci chiediamo, e chiediamo al legislatore: È possibile che sul piano penale permangano tali nostalgie? Un figlio adottato conta di meno di quello naturale?

Capiamo che i Giudici supremi della Cassazione abbiano applicato la norma esistente. Ma è giusto?  

I figli non chiedono di venire al mondo e neppure di essere adottati!  E questo – a voler chiosare –  forse vale ancor di più nel caso dell’adozione.

La consanguineità, allora, che il codice penale prevede legittimamente come aggravante per il reato di omicidio, se applicata ai figli è obsoleta, perché riduttiva e incongrua rispetto alla realtà effettiva della genitorialità odierna, che la legge è chiamata a tutelare e proteggere. Sempre.

Migromega. net:  http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/?p=23208

 

CORRELATO: Maria Mantello, In nome del figlio http://www.periodicoliberopensiero.it/news/news_20131217-in-nome-del-figlio.htm

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 


 

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