Associazione Nazionale del Libero Pensiero "Giordano Bruno"

 

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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL LIBERO PENSIERO "GIORDANO BRUNO" 

Fondata nel 1906

Aderente all' Union Mondiale des Libres Penseurs - International Humanist and Ethical Union

Presidenza nazionale e Presidenza sezione di Roma - Coordinamento Web :

prof.ssa Maria Mantello,


Roma

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Presidenza Onoraria e Sezione di Torino:

avv. Bruno Segre


Torino

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Responsabilità civile in Europa e rinuncia alla prescrizione

Antonio Caputo

Questa la situazione in Europa.
Regno Unito: Come nei sistemi di common law, vige il principio della judicial immunity, in quanto l'immnunita tutela l'indipendenza del giudice.
Per la stessa ragione, in Francia, Gerrmania, Belgio, Portogallo, Paesi Bassi e ad oggi anche in Italia, la responsabilità risarcitoria è sempre indiretta e mai diretta, nel senso che il preteso danneggiato non può direttamente chiamare in causa il suo giudice.
Francia: Lo Stato condannato può rivalersi sul giudice solo in caso di mancanza intenzionale "particolarmente grave", insomma un dolo rafforzato.
Germania: La Costituzione tedesca sancisce la responsabilità dello Stato. La rivalsa dello Stato a carico del giudice puo' intervenire solo in caso di dolo o colpa grave.
Belgio: La responsabilità è sempre dello Stato che può rivalersi sul giudice solo in caso di dolo intenzionale o di frode.
Portogallo: La responsabilita' civile dello Stato scatta solo in caso di condanna penale del giudice , con possibilità di rivalsa dello Stato a carico del magistrato.
Paesi Bassi: La responsabilita' civile e' unicamente dello Stato che non ha diritto di rivalsa.
Spagna: Stato e giudice possono essere chiamati in solido per rispondere civilmente solo dopo che un Tribunale a ciò destinato abbia preliminarmente stabilito che ricorra l'ipotesi di dolo o colpa grave.
La legge Vassalli in vigore in Italia è analoga a quella tedesca.
Ammettere la responsabilità diretta a carico del giudice equivale senz'altro a minarne l'indipendenza e comporterebbe lo stravolgimento di un principio immodificabile della Costituzione: l'indipendenza del potere giudiziario.
L'emendamento approvato in Commissione dalla Camera dei deputati è a sua volta aberrante, avendo introdotto una fattispecie indeterminata di "manifesta violazione del diritto", che sostituisce addirittura la responsabilità per dolo o colpa grave.
Contro ogni logica e in violazione del principio di certezza della norma giuridica.
Pretendendo di trasformare il giudice in vittima e ostaggio delle parti che egli ha il dovere di giudicare.

Piuttosto, a fronte della nuova "prescrizione breve", che come afferma l'On.Paniz non è una legge ad personam, è il caso di prenderlo in parola.
Lo faccia il nostro premier, rinunciando alla prescrizione.
Il che è previsto dall'art 157, 7° co.c.p.: "La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato".
Norma non ancora abrogata dal "taglialeggi".
Sarebbe troppo pensare, come nei paesi anglosassoni, che iniziato il processo penale, la prescrizione non possa più operare.
Per il principio che attribuisce allo stato il dovere di perseguire il crimine, ne cives ad arma ruant,
Dando soddisfazione alla vittima del reato, tagliata fuori dalla prescrizione.
E non già violando, in tal modo, l'art.2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e del cittadino che tutela il diritto alla vita.
Come sentenziato dalla Corte Europea di Strassburgo (ricorso 47357 Alikaj/Italia), in quanto un sistema penale non può essere strutturato in modo che la prescrizione leda il diritto delle vittime del reato.


avv. Antonio Caputo (Presidente Nazionale dei Difensori Civici)




 

Direttore Responsabile: Maria Mantello 

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