Scuola
statale. Ripartiamo dalla Costituzione e cancelliamo la 133
L’articolo 33 della Costituzione affida alla Repubblica il
compito, quindi l’obbligo di “istituire scuole statali di ogni ordine e
grado”. Non scuole private, quindi, ma statali e per tutte le ragioni
che militano a favore di tale tipo di scuola, dalla garanzia della libertà
della scienza e dell’insegnamento, a quello dell’apertura “a tutti” di ogni
tipo di scuola, di tutte le scuole. Principi ambedue costituzionalmente
affermati, il primo nello stesso articolo, il secondo in quello successivo.
Quello che attribuisce ai “capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il
diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi” ed insiste nel
richiedere la massima garanzia per l’effettività di tale diritto. Come si
pone la trasformazione delle Università in fondazioni di diritto privato a
fronte del significato univoco di queste norme? La risposta immediata,
obbligata, irrefutabile è una sola. Come aggiramento, neutralizzazione,
violazione.
È esattamente quello che si mira a perpetrare con la legge
133 il cui articolo 16 (ai commi 2 e 14) stabilisce che, una volta
istituite, le fondazioni “perseguono i propri scopi secondo le modalità
consentite dalla loro natura giuridica”, la natura cioè di fondazioni di
diritto privato, e che “le disposizioni vigenti per le Università si
applicheranno solo “in quanto compatibili con la natura privatistica delle
fondazioni stesse”. Che altro si vuole per giudicare tali disposizioni come
oppositive alla lettera e allo spirito delle norme costituzionali in
materia? Si scagliano insieme contro la ricerca, l’istruzione, la cultura,
l’eguaglianza, lo sviluppo, la civiltà stessa del nostro Paese. Solo
l’abrogazione netta ed esplicita di tale articolo e del piano di
denutrizione delle Università, cioè dell’attacco distruttivo predisposto in
agosto, può consentire un confronto per una reale riforma dell’Università e
della scuola italiana. Non meno.
Gianni Ferrara, prof., emerito di Diritto Costituzionale