Associazione Nazionale del Libero Pensiero "Giordano Bruno"

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TUTTI I VIZI DEL CONCORDATO
di Mario Alighiero Manacorda

Detto in breve: concordato è un accordo per determinare diritti e doveri della Chiesa all’interno di un Stato, senza reciprocità di diritti “giurisdizionalistici” dello Stato all’interno della Chiesa. Presuppone che alla Chiesa si concedano diritti extra legem, con la rinuncia dello Stato alla sua piena sovranità e la cancellazione del principio della “legge uguale per tutti”.

Si torna così a una condizione premoderna, quando ciascun ceto o stato sociale - nobiltà, clero e popolo – godeva di una diversa giurisdizione.Il suo nome, di origine medievale, ricorda il Concordato di Worms del 1222 tra due poteri autocratici, Chiesa di Roma e Sacro Romano Impero tedesco, che si dichiaravano voluti da Dio. Questa situazione fu cancellata nel Settecento dal dispotismo illuminato, che però con il giurisdizionalismo imponeva un controllo dello Stato nella vita interna della Chiesa; e poi dalla Rivoluzione francese, che tuttavia, con la sua autoritaria involuzione napoleonica, il 16 luglio 1801 risuscitava il principio del concordato.

Il mondo liberale rifiutò questo principio. Il 21 marzo 1861 Cavour proponeva alla Chiesa: “Noi vi daremo in nome del gran principio ‘Libera Chiesa in libero Stato’ quella libertà che Voi avete chiesta invano per tre secoli alle grandi potenze cattoliche attraverso i concordati”. Ma la chiesa di Pio IX (poi beatificato da papa Wojtyla) rifiutò l’offerta dichiarando nel Sillabo del 18 marzo 1864: “Il Romano Pontefice non può e non deve riconciliarsi e venire a composizione col progresso, col liberalismo e con la civiltà moderna”. E nell’enciclica Libertas del 1888 Leone XIII (celebrato poi da papa Wojtyla e da storici distratti come un grande democratico) spiegava: “Se poi accada che, per le combinazioni straordinarie dei tempi, la Chiesa tolleri le libertà moderne, non perché per se stessa le prediliga, ma perché giudica spediente il permetterle, dato che i tempi migliorino, ella si varrebbe della libertà sua”.

Per la Chiesa, presto incline con l’enciclica Rerum novarum di Leone XIII del 1891 e poi col Patto Gentiloni del 1911, a un accordo con la borghesia contro il socialismo, questi tempi migliori vennero col fascismo, ed essa se ne valse per ottenere un concordato, che è comunque un accordo tra poteri antipopolari, destinato a passare sopra le teste dei cittadini. L’11 febbraio 1929, per “eliminare ogni ragione di dissidio”, furono firmati da Mussolini i Patti lateranensi, comprendenti: 1) un Trattato che confermava dallo Statuto albertino “la religione cattolica come sola religione dello Stato” (art.1) e, escludendo ogni “ingerenza da parte del governo italiano” nella Santa Sede, cioè ogni residuo di giurisdizionalismo, riconosceva alla Chiesa la “assoluta indipendenza nella sua missione” e “la sovranità… nel campo internazionale” (art. 2 e 4); 2) un Concordato, appunto, che regolava “le condizioni della religione e della Chiesa in Italia”, riconoscendole molti privilegi e pochi doveri; 3) una convenzione finanziaria, con la quale, esempio unico nella storia, lo Stato,vincitore nel 1870, stabiliva i risarcimenti dovuti alla S. Sede “per la perdita del patrimonio di San Pietro”. In conclusione lo Stato italiano riconosceva “lo Stato della Città del Vaticano sotto la Sovranità del Sommo Pontefice”: un riconoscimento che varrà al Vaticano l’accesso ai supremi organismi internazionali.

Ma i dissidi ricominciarono subito: pochi mesi dopo, Mussolini e Pio XI litigarono per decidere se la piena sovranità spettasse allo Stato o alla Chiesa. A Pio XI che aveva parlato di “Chiesa libera e sovrana, e Stato libero e sovrano”, Mussolini replicava: “Nello Stato la Chiesa non è sovrana, e non è nemmeno libera. Non è sovrana per la contraddizione che nol consente, e non è nemmeno libera, perché nelle sue istituzioni e nei suoi uomini è sottoposta alle leggi generali dello Stato ed è anche sottoposta alle clausole speciali del Concordato. Ragion per cui la situazione può essere definita: Stato sovrano nel Regno d’Italia; Chiesa cattolica, con certe preminenze lealmente e volontariamente riconosciute…” (13 maggio 1929). E Pio XI controreplicava: “Anche nel Concordato sono in presenza, se non due Stati, certissimamente due sovranità pienamente tali, cioè pienamente perfette ciascuna nel suo ordine, necessariamente predeterminato dal rispettivo fine, dove è appena d’uopo aggiungere che la oggettiva dignità dei fini determina non meno oggettivamente e necessariamente l’assoluta superiorità della Chiesa” (11 giugno 1929). Fu il solo momento di scontro palese tra fascismo e Chiesa, per il resto fratelli rivali nel dividersi il dominio sulle masse popolari.

Venne infine la Repubblica democratica, e la bella Costituzione del 1948 proclamò: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione… di religione” (art. 3). Ma poi, in nome del principio pseudo-liberale (in realtà una formula di Pio XI) secondo cui “Lo Stato e la Chiesa sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani” (art. 7,1) ammetteva di fatto due sovranità sul territorio dello Stato, cosa rifiutata dal fascismo. Quindi per volontà vaticana mediata dalla Democrazia cristiana e sostenuta all’ultimo momento dal Partito comunista nell’illusione di evitare così un conflitto di religione (fu subito compensato con una scomunica), assunse in sé i Patti lateranensi (art. 7,2), compreso il Concordato. Si confermava così il cattolicesimo come religione dello Stato e tutti i privilegi ecclesiastici, contrari a ogni eguaglianza dei cittadini. Da un articolo all’altro la bella Costituzione smentiva se stessa.

Poi, nell’illusione di ripristinare almeno in parte il principio liberale, si aggiunse la possibilità di Intese con le altre confessioni religiose, definite “diverse dalla cattolica”, considerata dunque misura di tutte le cose (si pensava allora solo a ebrei e valdesi) e tollerate solo “in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano” (art. 8). Questa clausola non è citata per la Chiesa cattolica, sebbene il Codice di diritto canonico contrasti palesemente con la Costituzione. In questa prospettiva i cittadini che non potessero o volessero dichiarare la loro fede in un qualche dio restavano ignorati ed esclusi da ogni riconoscimento o privilegio, e la loro eguaglianza davanti alla legge, solennemente proclamata dall’art. 3, andava a farsi benedire.

Di fronte a queste palesi incongruenze, sebbene alcuni saggi giuristi anche cattolici, come Arturo Carlo Jemolo, suggerissero di lasciare che il Concordato si esaurisse da sé in una spontanea inadempienza, alla fine si convenne di modificarne alcune parti per adeguarlo alla Costituzione. Per iniziativa prevalente dei due partiti laici, repubblicano (Spadolini) e socialista (Craxi), il 18 febbraio 1984 si giunse a un “Accordo di modificazione”, cioè di fatto a un nuovo Concordato. Ma alle modifiche vi si alterneranno buffamente le conferme (“lo Stato continuerà….”), per aggiungervi surrettiziamente nuovi privilegi. Celebrato da molti politici come una conquista democratica, esso richiama spesso la Costituzione, ma solo per falsarla e trasformarla da atto sovrano dello Stato in concessioni alla Chiesa, considerata portavoce esclusiva delle volontà dei cittadini cattolici, sottomessi alle sue gerarchie ed esclusi da ogni partecipazione. E’ un documento di furbizia politica da parte vaticana, d’ignoranza storica e di insipienza giuridica da parte italiana, che aggiunge nuove concessioni alla Chiesa.

Esso non parla più di dissidi da eliminare, ma annuncia trionfalmente la collaborazione tra Stato e Chiesa in nome della Costituzione italiana e del nuovo Codice di diritto canonico del 12 giugno 1983 (cui si aggiunse presto, altra iniziativa di papa Wojtyla, il nuovo Catechismo dell’11 ottobre 1992). Ma Costituzione e Codice fanno a pugni tra loro nell’ispirazione generale e su molti temi sanciti anche da referendum popolari: donna, matrimonio, famiglia, divorzio, libera scelta della maternità, diritti civili e del lavoro, libertà d’insegnamento, libertà religiose, pena di morte, presenza della Chiesa nello Stato con le sue istituzioni e i suoi preti ecc.. Come ”concordare” partendo da questa discordia?

Anzitutto il Concordato contiene, relegata in un frettoloso Protocollo addizionale, “aggiunto al momento della firma, al fine di evitare ogni difficoltà d’interpretazione”, una quasi solenne affermazione di principio che però modifica non il Concordato ma il primo solenne articolo del Trattato del 1929 (che sapienza giuridica!): “Si considera non più in vigore il principio della religione cattolica come sola religione dello Stato” (1). Come non vedere che così si configura uno Stato non democratico e laico, bensì pluriconfessionale, che avrebbe come proprie parecchie religioni? In base all’art. 3 della Costituzione, la religione è cosa delle coscienze dei cittadini, di fronte alle quali lo Stato è “indifferente”, come di fronte a “sesso, razza, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali”. Addio eguaglianza dei cittadini “davanti alla legge”: sono ormai diseguali per la loro religione o la non religione.

Poi il Concordato continua a richiamarsi, per falsarli, ad altri articoli della Costituzione. Comincia dall’art. 7 sull’indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa, cui aggiunge la “reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del paese” (art. 1). Come questa collaborazione vada intesa è spiegato subito dopo, nell’affermazione a senso unico che lo Stato “riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione…” (art. 2). Più che un ovvio riconoscimento di libertà, sembra la celebrazione dei compiti che la Chiesa attribuisce a se stessa. C’è da domandarsi: che interesse politico può avere lo Stato a un’opera di “santificazione”, cioè di propaganda religiosa piuttosto che a un’altra? Riconoscerà ugualmente, in nome dell’eguaglianza, anche l’opera di altre religioni e opinioni? Nello stesso articolo lo Stato si impegna a garantire alla Chiesa e ai cittadini cattolici le libertà civili di culto, corrispondenza, stampa, riunione, pensiero ecc. (art. 2): presentando come concessioni alla Chiesa quei diritti che sono garantiti a tutti dalla Costituzione. Insomma: lo Stato s’impegna con un potere altro, indipendente e sovrano, a rispettare la propria Costituzione, cioè se stesso. Che prova d’indipendenza e di sovranità! Che sapienza giuridica!

Poi l’articolo 3 segna l’ovvia rinuncia dello Stato a ogni ingerenza giurisdizionalistica nell’ordinamento interno della Chiesa riguardo alla circoscrizione delle diocesi e alla nomina alle cariche ecclesiastiche. Altri articoli concedono invece al clero altri privilegi: l’art. 4, l’esenzione dal servizio militare (questione superata dall’abolizione della leva militare obbligatoria) e il segreto professionale. L’articolo 5 prevede che “gli edifici aperti al culto non possano essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti, se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica” (5,1); cioè lo Stato rinuncia o ogni sovranità sui beni cattolici (e solo su quelli) esistenti sul suo territorio. Inoltre dichiara: “Salvo in casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare per l’esercizio delle sue funzioni negli edifici aperti al pubblico, senza aver dato previo avviso all’autorità ecclesiastica” (5,2). Dove va a finire la dichiarata sovranità dello Stato? Di fatto né la forza pubblica né la magistratura potrà intervenire contro personalità ecclesiastiche. Come non ricordare i casi del card. Marcincus, prefetto dell’Istituto per le opere religiose, cioè della Banca vaticana, coinvolto nello scandalo del Banco ambrosiano e nell’uccisione del banchiere Calvi, ma sottratto da papa Wojtyla al giudizio della magistratura italiana? O il caso del cardinale di Napoli Giordano, coinvolto in questioni di usura, ma invitato a cena da papa Wojtyla e sottratto anche lui a ogni inchiesta della magistratura? Che eleganza di comportamenti! Che rispetto della sovranità dello Stato, reso incapace di perseguire i criminali sul suo territorio! E l’art. 5 dichiara anche che “L’autorità civile terrà conto delle esigenze religiose della popolazione, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali” (5,3). Naturalmente è sempre l’autorità a rappresentare le esigenze dei cattolici, di per sé succubi e muti: ne deriverà la concessione gratuita di terreni per la costruzione di chiese, a carico di tutti i cittadini. A quando simili favori per iniziative non cattoliche?

L’articolo 6 dichiara che le festività nazionali sono stabilite d’accordo con le due parti, coinvolgendo nella loro scelta tutti i cittadini, fatti spettatori passivi e utenti involontari di festività altrui: ma siamo abbastanza abituati a queste cose per sentircene offesi. Ne deriverà con le Intese il riconoscimento di qualche incomoda festività anche per le religioni “minori”. L’idea dell’eguaglianza dei cittadini ha ancora molto cammino da correre.

L’articolo 7 riguarda le esenzioni fiscali, e si dilunga in molti particolari, alternando i “continuerà” alle novità. Si richiama all’art. 20 della Costituzione (altro frutto della ingerenza del Vaticano nella sua redazione), che, collocato tra i begli articoli dal 13 al 28, che sanciscono le libertà democratiche comuni a tutti, recita: “Il carattere ecclesiastico e il fine religioso o di culto d’una istituzione od associazione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”. A parte la dubbia grammatica del testo di fonte vaticanesca, cosa ha a che fare coi diritti di tutti questo privilegio concesso a pochi? Esso si spiega con la superflua intenzione di correggere gli eventuali residui delle leggi “eversive” Siccardi e Cavour degli anni ’50 dell’Ottocento, che cancellarono alcuni privilegi del clero. Il comma 3 stabilisce che “Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici… sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione e di culto sono soggette… alle leggi dello Stato, concernenti tali attività, e al regime tributario previsto…”.

Poi il comma 6 istituisce una “Commissione paritetica per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano”, candidamente prevedendo che uno dei due enti, indipendenti e sovrani, debba finanziare l’altro. La Commissione porterà alla legge n. 222, 20 maggio1985, che attribuisce all’autorità ecclesiastica lo stabilire il fine di religione o di culto (titolo 1), e servirà anche per la costruzione di nuove chiese. L’art. 21 crea un Istituto per il finanziamento del clero, e a stipendiare i parroci non sarà più lo Stato, bensì l’Autorità ecclesiastica, che potrà meglio sottoporli al suo controllo. L’art. 46 prevede che “le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito le erogazioni fiscali in denaro, fino a lire 2 milioni, a favore della Chiesa cattolica”: è l’”obolo” devoluto dai singoli cittadini alla Chiesa. L’art.47 stabilisce inoltre un finanziamento diretto dello Stato attraverso la “percentuale”: “una quota parte dell’otto per mille sull’Imposta sulle persone fisiche (IRPEF)… è destinata in parte a scopi d’interesse sociale… a diretta gestione statale, e in parte a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica”. E ciò avverrà “sulla base delle scelte espresse dai contribuenti”, ma col marchingegno che “in casi di scelte non espresse… la destinazione si distribuisce in base alle scelte espresse”. Paradossalmente, se un solo cittadino esprimesse la scelta e lo facesse a favore della Chiesa, il 100% dell’8 per mille delle entrate fiscali andrebbe alla Chiesa. La quale fa propaganda per sé sulla TV statale investendo i denari avuti dallo Stato per averne altri, mentre lo Stato si disinteressa.

L’art. 8 sancisce: “Sono riconosciuti tutti i diritti civili ai matrimoni contratti con le norme del diritto canonico”, e parallelamente, “Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici… sono… dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenze della Corte d’appello” (8,2). Questa duplice legislazione del matrimonio civile e religioso nega l’indipendenza e la sovranità dello Stato e crea disparità di diritti tra i cittadini. La Chiesa, contraria al divorzio, e grazie alla quale il matrimonio è dichiarato dall’art. 29 della Costituzione “fondamento” della “società naturale” della famiglia (in quale stato di natura è mai esistita la famiglia odierna?), lo può tuttavia “annullare” con sentenza della Sacra Rota, che lo stesso papa Wojtyla ha dovuto richiamare a maggiore severità. E in conclusione dell’articolo la Chiesa, insoddisfatta, sente “l’esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio… e la famiglia, fondamento della società” (8,3). Insomma, con la stessa mano firma e si dissocia.

Indi l’articolo 9 attua sulla scuola la politica del “doppio binario” prefigurata dal Sillabo: 1°, parità tra scuola dello Stato e scuola della Chiesa; 2°, ingerenza della Chiesa nella scuola dello Stato.

Sul primo punto cita la Costituzione, sempre per falsarla e integrarla: “La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell’insegnamento, e nei termini previsti dalla Costituzione…”. Altro che principio unico! Sono due principi contrastanti, su cui Stato e Chiesa si sono duramente scontrati per un secolo. Libertà della scuola e principio clericale, tuttavia ammesso dalla Costituzione come diritto soggettivo di “enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione” (art. 33,3), pur se contrari alla libertà d’insegnamento, purché “senza oneri per lo Stato”. Libertà d’insegnamento (e d’apprendimento!) è principio laico e liberale, posto dalla Costituzione a fondamento della scuola statale: “L’arte e la scienza sono libere, e libero ne è l’insegnamento” (art. 33,1); ma è condannato dai papi perché “contro natura e fatto per pervertire le intelligenze” (Leone XIII), e negato dal Diritto canonico (810). Affidandosi a questo falso, il Concordato ripete che la Repubblica “garantisce alla Chiesa cattolica il diritto d’istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti d’educazione”. L’espressione “di ogni ordine e grado”, riferita dalla Costituzione alle scuole statali, è qui riferita alle scuole cattoliche, tacendo il “senza oneri per lo Stato”. E ancora: “A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l’esame di Stato”. Sembra la Costituzione, ma la piena libertà varrà anche per i doveri sindacali, calpestati dalla Chiesa nei riguardi dei suoi insegnanti; gli enti territoriali predispongono gli “oneri” dello Stato, che da quelli ridonderanno sugli istituti ecclesiastici; l’esame di Stato sottrarrà gli istituti cattolici a ogni controllo di libertà e di efficienza.

Sul secondo punto l’articolo 9 tratta la presenza della Chiesa nelle scuole dello Stato: “La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano…” (ma non ne fanno parte anche l’opposizione al cattolicesimo e al papato?) “… continuerà ad assicurare…” (continuerà, in un documento di modificazione?) “… nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado”. Dunque, un insegnamento dogmatico all’insegna della libertà d’insegnamento! E la ripetuta aggiunta delle “scuole di ogni ordine e grado” fa di questo insegnamento, che il Protocollo addizionale dichiarerà “in conformità della dottrina della Chiesa cattolica”, una disciplina a sé (bestialità pedagogica!) anche nelle scuole materne. E “il quadro delle finalità della scuola”, che agli stolidi rappresentanti italiani parve un limite al confessionalismo, sarà inteso come assunzione della dottrina cattolica tra le finalità della scuola di Stato. Ne seguiranno questiuncole non da poco, sulla libertà di scelta,dell’insegnamento cattolico da parte degli alunni, la sua collocazione oraria, le eventuali materie alternative, gli insegnanti ecc., che, ripetendo, ma rovesciate, vicende ottocentesche di quando l’Italia era liberale, turberanno (lo sanno insegnanti ed alunni) la vita della scuola, e costringeranno magistratura e governi a interventi spesso contrastanti.

Poi l’articolo 10 equipara Università statali, fondate sulla libertà d’insegnamento, e Università cattoliche, fondate sulla sua negazione. L’articolo 12, che garantisce ”il godimento dei beni culturali d’interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche”, servirà, con l’ausilio dell’art. 20 della Costituzione assurdamente collocato tra i “Diritti e doveri dei cittadini”, per esentare gli edifici ecclesiastici dall’ICI.

Infine il Protocollo addizionale prepara per la scuola le peggiori riforme clericali, decise per le vie brevi di Intese “concordatarie” (da distinguere da quelle “costituzionali” con le altre religioni) tra ministri e vescovi, prive di controlli parlamentari. Passando per la riforma inaugurata dal ministro del centro-sinistra Luigi Berlinguer (bel nome sciupato!) si giungerà alle riforme sciaguratamente decise dalla sua legittima erede del centro-destra Letizia Brichetto Moratti, piene di privilegi anche finanziari alle scuole clericali.

Anziché adeguare il Concordato alla Costituzione, si è adeguata la Costituzione al Concordato. L’Italia non è più una Repubblica democratica, i cui cittadini siano eguali davanti alla legge senza distinzione di religione: grazie alla disinvoltura dei suoi politici e alla passività di quello che Giordano Bruno chiamava “il popolo bue”, tutta la vita italiana, triste esempio all’Europa, è condizionata più dal Concordato che dalla Costituzione.

Mario Alighiero Manacorda

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