Associazione Nazionale del Libero Pensiero "Giordano Bruno"

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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL LIBERO PENSIERO "GIORDANO BRUNO" 

Fondata nel 1906

Aderente all' Union Mondiale des Libres Penseurs - International Humanist and Ethical Union

Presidenza nazionale:

prof.ssa Maria Mantello,


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Presidenza sezione di Roma - Coordinamento Web

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Torino


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SALVA LISTE: un pasticcio nostrano!
In tanta confusione sulla questione delle liste riportiamo il testo del "decreto ad listam", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale  del 5 marzo 2010 n. 29, sotto il tittolo "Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione", in vigore dal 6 marzo. Che il Tar del Lazio ha bocciato l'8 marzo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108; 
Ritenuta la straordinaria necessità e  urgenza  di  consentire  il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali  per  il  rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010 tramite interpretazione autentica degli articoli  9  e  10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dell'articolo 21 del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, assicurando il favor electionis secondo i principi di cui agli articoli  1  e  48
della Costituzione; 
Ritenuto  che  tale  interpretazione  autentica  e'  finalizzata  a favorire la più ampia corrispondenza delle norme alla  volontà  del cittadino elettore, per rendere  effettivo  l'esercizio  del  diritto politico   di   elettorato   attivo   e   passivo,    nel    rispetto costituzionalmente  dovuto  per  il  favore   nei   confronti   della espressione della volontà popolare; 
Ravvisata l'esigenza  di  assicurare  l'esercizio  dei  diritti  di elettorato attivo e passivo costituzionalmente  tutelati  a  garanzia dei fondamentali valori di coesione sociale, presupposto di un sereno e pieno svolgimento delle competizioni elettorali; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 5 marzo 2010; 
Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del Ministro dell'interno; 
 
Emana il seguente decreto-legge: 
 Art. 1 
 
Interpretazione autentica degli  articoli  9  e  10  della  legge  17 febbraio 1968, n. 108 

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968,  n.108, si interpreta nel senso che il rispetto  dei  termini  orari  di presentazione delle liste si  considera  assolto  quando,  entro  gli
stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto  ingresso  nei  locali del Tribunale. La presenza entro il termine di legge nei  locali  del Tribunale dei delegati puo' essere provata con ogni mezzo idoneo. 

2. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968,  n.108, si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche se l'autenticazione non  risulti  corredata  da  tutti  gli  elementi richiesti dall'articolo 21, comma 2, ultima parte,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  purché  tali dati siano comunque desumibili in  modo  univoco  da  altri  elementi presenti  nella   documentazione   prodotta.   In   particolare,   la
regolarità  della  autenticazione  delle  firme  non   e'   comunque inficiata dalla presenza di una irregolarità meramente formale quale la  mancanza  o  la  non  leggibilità  del  timbro  della  autorità autenticante, dell'indicazione del luogo di  autenticazione,  nonché
dell'indicazione della  qualificazione  dell'autorità'  autenticante, purché autorizzata. 

3. Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 17  febbraio  1968, n. 108, si interpreta nel senso che le  decisioni  di  ammissione  di liste di candidati o  di  singoli  candidati  da  parte  dell'Ufficio
centrale regionale sono definitive,  non  revocabili  o  modificabili dallo stesso Ufficio. Contro le decisioni di ammissione  può  essere proposto esclusivamente ricorso al Giudice amministrativo soltanto da chi vi abbia interesse. Contro le decisioni di eliminazione di  liste di candidati oppure di singoli  candidati  e'  ammesso  ricorso  all'Ufficio  centrale  regionale,  che  può  essere  presentato,   entro ventiquattro ore dalla comunicazione,  soltanto  dai  delegati  della
lista alla quale la decisione  si  riferisce.  Avverso  la  decisione dell'Ufficio centrale regionale e' ammesso immediatamente ricorso  al Giudice amministrativo. 

4. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle operazioni  e  ad  ogni  altra  attività  relative   alle   elezioni regionali, in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Per le medesime elezioni regionali i delegati che  si  siano trovati nelle condizioni di cui al  comma  1  possono  effettuare  la presentazione delle liste dalle ore otto alle  ore  venti  del  primo giorno non festivo successivo a  quello  di  entrata  in  vigore  del presente decreto.


Il decreto deve ora essere convertito in legge dal Parlamento, nei termini previsti.


 

 

 

Direttore Responsabile: Maria Mantello Webmaster: Carlo Anibaldi 

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